Cassazione civile, sez. I, 15 ottobre 2012 n. 17636
La ripartizione del trattamento di reversibilità tra ex coniuge e coniuge superstite va fatta tenendo conto della durata del rapporto, cioè sulla base del criterio temporale, che, tuttavia, non è esclusivo (cfr. Corte Cost. 419/99) , comprendendo anche la possibilità di applicare correttivi di carattere equitativo con discrezionalità. Tra tali correttivi è compresa anche la durata dell’eventuale convivenza prematrimoniale del coniuge superstite, senza però che possa confondersi la durata della prima con quella del matrimonio, cui si riferisce il criterio legale.
Cassazione civile, sez. I, 15 ottobre 2012 n. 17636