Corte Europea dei Diritti dell’uomo, 19 febbraio 2013, A. 19010-07
Nella sentenza della Grande Camera della Corte europea dei diritti umani, resa a seguito del ricorso n. 19010/07, è stato sancito nell’ambito delle coppie omosessuali il diritto di ciascun partner ad adottare gli eventuali figli dell’altro compagno, cosi come avviene per le coppie eterosessuali non sposate.
La sentenza, in quanto resa dalla Grande Camera della Corte è definitiva ai sensi dell’articolo 44 della Convenzione, ed i principi ivi enunciati, ancorché si tratti nella fattispeciedi pronuncia resa in un giudizio contro l’Austria, valgono per tutti gli altri 46 Stati membri del Consiglio d’Europa
In particolare, evidenzia la Corte, un divieto a siffatte adozioni si tradurrebbe in una una violazione dell’articolo 14 (divieto di discriminazione) in combinato disposto con l’articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e vita familiare) della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, a causa della differenza nel trattamento delle coppie omosessuali rispetto alle coppie non sposate di sesso diverso in cui un partner abbia voluto adottare figlio dell’altro partner .
Il caso riguardava la denuncia presentata da due donne che vivono in un rapporto omosessuale stabile per il rifiuto dei giudici austriaci di concedere ad una di esse il diritto di adottare il figlio dell’altra che ne era affidataria esclusiva e che aveva avuto in precedenza da un uomo con cui non era sposata.
Corte Europea dei Diritti dell’uomo, 19 febbraio 2013, A. 19010-07