Cassazione penale, sez. unite, 29 gennaio 2009, n. 4187
Dispone la norma dell’art. 314 c.p.p. ai commi primo « 1. Chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un’equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave».
E quarto: «Il diritto alla riparazione è escluso per quella parte della custodia cautelare che sia computata ai fini della determinazione della misura di una pena ovvero per il periodo in cui le limitazioni conseguenti all’applicazione della custodia siano state sofferte anche in forza di altro titolo».
Detta norma è stata oggetto di una recente pronuncia della Consulta che, con sentenza n. 219 del 2008, ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale nella parte in cui, nell’ipotesi di detenzione cautelare sofferta, condiziona in ogni caso il diritto all’equa riparazione al proscioglimento nel merito dalle imputazioni.
La questione rimessa alle Sezioni Unite, alla luce della recente parziale declaratoria di illegittimità costituzionale, è la seguente: Se la riparazione per ingiusta detenzione spetti in relazione al periodo di custodia cautelare superiore alla misura della pena inflitta con la sentenza di primo grado, cui poi abbia fatto seguito una sentenza di appello dichiarativa della estinzione del reato per prescrizione (ovvero una sentenza che non sia di proscioglimento nel merito).
In verità, prima della sentenza del Giudice delle Leggi, la giurisprudenza di legittimità era orientata in senso negativo rispetto al diritto al risarcimento in siffatta ipotesi: “in materia di riparazione per ingiusta detenzione, nel caso di processo cumulativo, avente ad oggetto cioè più imputazioni, se il provvedimento restrittivo della libertà è fondato su più contestazioni, il proscioglimento con formula non di merito anche da una sola di queste, sempreché autonomamente idonea a legittimare la compressione della libertà, impedisce il sorgere del diritto, irrilevante risultando il proscioglimento dalle altre imputazioni” (Cass. sez. 4, n. 18343/2007 ; conformi ex plurimis Cass. sez. 4, n. 3590/2006; Cass. sez. 4, n. 5949/2003; Cass. sez. 4, n. 5949/2002).
Le Sezioni Unite superano la portata della sentenza della Corte Costituzionale, estendendo l’ambito della risarcibilità ritenendo che qualora la riparazione di cui all’art. 314 c.p.p. non venga applicata a tutti i casi in cui l’imputato abbia subito una restrizione ingiusta del proprio diritto della libertà personale si attua una violazione dell’art. 3 della Costituzione.
Ne consegue che l’istituto della riparazione per ingiusta detenzione è applicabile non solo nei casi di assoluzione dalle imputazioni, ma anche in quelli di proscioglimento per altra causa, non di merito, ed infine qualora la custodia cautelare sia stata di durata superiore rispetto alla pena irrogata con sentenza definitiva.
La riparazione per ingiusta detenzione spetta pertanto anche in caso di durata della custodia cautelare superiore alla misura della pena inflitta con la sentenza di primo grado, cui poi abbia fatto seguito una sentenza d’appello dichiarativa dell’estinzione del reato per prescrizione.
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Cassazione penale, sez. unite, 29 gennaio 2009, n. 4187