TAR Veneto, sez. I, 18 giugno 2008, n. 435
Con l’ordinanza epigrafata, il TAR del Veneto sospende l’esecutività della determina dirigenziale del 17 luglio 2008 con la quale il Dirigente Generale del Ministero della Difesa, Direzione Generale dei lavori e del demanio, ha autorizzato l’insediamento di strutture dell’Esercito americano nell’aeroporto Dal Molin di Vicenza.
Il provvedimento cautelare reca un corposo impianto motivazionale.
Il TAR afferma, in primo luogo, come l’impugnata autorizzazione sia basata su un -non meglio precisato- atto di consenso prestato dal Governo Italiano a quello degli Stati Uniti d’America. Ma di tale atto, espresso nelle forme e sedi istituzionali, non è dato riscontrare alcuna traccia documentale di supporto; pertanto quest’ultimo, in quanto espresso solo oralmente, è estraneo ad ogni regola inerente l’attività amministrativa ed assolutamente extra ordinem, tale da non essere compatibile con l’importanza della materia trattata e con le norme sul procedimento, in base alle quali ogni determinazione deve essere emanata formalmente e comunque per iscritto. Aggiunge il TAR che la realizzazione delle programmate opere in loco è stata consentita dall’Amministrazione senza il rispetto delle normative europee ed italiane in materia di procedure di evidenza pubblica per l’assegnazione delle commesse e, peraltro, in mancanza di qualsivoglia giustificazione circa la praticabilità di legittime deroghe a dette normative in ricorrenza dei necessari presupposti. Si fa ancora rilevare come, per disposizione commissariale, fosse prevista, quale condizione dell’approvazione dell’intervento in questione, la redazione di un progetto alternativo, relativo in particolare agli accessi alla base, progetto del quale però non è riscontabile alcuna menzione nell’autorizzazione data. Il TAR osserva infine che il pregiudizio lamentato da parte ricorrente si configura anche in ordine all’impatto del consistente insediamento -e della connessa antropizzazione- sulla situazione ambientale, del traffico e dell’incremento dell’inquinamento, nonché in ordine al rischio di danneggiamento ed alterazione delle falde acquifere, il tutto in assenza di un documentato riscontro circa l’avvenuta consultazione della popolazione interessata.
Il TAR afferma, in primo luogo, come l’impugnata autorizzazione sia basata su un -non meglio precisato- atto di consenso prestato dal Governo Italiano a quello degli Stati Uniti d’America. Ma di tale atto, espresso nelle forme e sedi istituzionali, non è dato riscontrare alcuna traccia documentale di supporto; pertanto quest’ultimo, in quanto espresso solo oralmente, è estraneo ad ogni regola inerente l’attività amministrativa ed assolutamente extra ordinem, tale da non essere compatibile con l’importanza della materia trattata e con le norme sul procedimento, in base alle quali ogni determinazione deve essere emanata formalmente e comunque per iscritto. Aggiunge il TAR che la realizzazione delle programmate opere in loco è stata consentita dall’Amministrazione senza il rispetto delle normative europee ed italiane in materia di procedure di evidenza pubblica per l’assegnazione delle commesse e, peraltro, in mancanza di qualsivoglia giustificazione circa la praticabilità di legittime deroghe a dette normative in ricorrenza dei necessari presupposti. Si fa ancora rilevare come, per disposizione commissariale, fosse prevista, quale condizione dell’approvazione dell’intervento in questione, la redazione di un progetto alternativo, relativo in particolare agli accessi alla base, progetto del quale però non è riscontabile alcuna menzione nell’autorizzazione data. Il TAR osserva infine che il pregiudizio lamentato da parte ricorrente si configura anche in ordine all’impatto del consistente insediamento -e della connessa antropizzazione- sulla situazione ambientale, del traffico e dell’incremento dell’inquinamento, nonché in ordine al rischio di danneggiamento ed alterazione delle falde acquifere, il tutto in assenza di un documentato riscontro circa l’avvenuta consultazione della popolazione interessata.
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TAR Veneto, sez. I, 18 giugno 2008, n. 435