Cassazione civile, sez. III, 6 marzo 2025, n. 5984
Danno da perdita parentale: non è necessario il vincolo di sangue. Riconosciuto il risarcimento al compagno della madre a seguito della morte della figlia in un sinistro stradale.
Il vincolo di sangue non è un elemento imprescindibile ai fini del riconoscimento del danno da lesione del rapporto parentale, dovendo esso essere riconosciuto in relazione a qualsiasi tipo di rapporto che abbia le caratteristiche di una stabile relazione affettiva, indipendentemente dalla circostanza che il rapporto sia intrattenuto con un parente di sangue o con un soggetto che non sia legato da un vincolo di consanguineità naturale, ma che ha con il danneggiato analoga relazione di affetto, di consuetudine di vita e di abitudini, e che infonda nel danneggiato quel sentimento di protezione e di sicurezza insito nel rapporto padre figlio” (Cassazione civile sez. III, 15.11.2023, n. 31867).
Nel caso in esame, relativo alla morte di una bambina in seguito a un incidente stradale, è stato riconosciuto il risarcimento da danno parentale anche in favore del compagno della madre.
Tale concessione si è resa possibile nonostante l'assenza di convivenza, poiché il legame tra l'uomo e la bambina si fondava sul ruolo paterno assunto dal compagno.
Inoltre il compagno della madre aveva assistito la bambina che, gravemente ferita, veniva elitrasportata in ospedale e, poco dopo l’arrivo, ha appreso che era spirata perché erano incurabili le lesioni provocate dall’incidente.
Tali circostanze e in particolare l’intensità del dolore procurato dalle cruente e repentine modalità di accadimento dell’illecito hanno altresì giustificato il riconoscimento della personalizzazione del risarcimento.
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Cassazione civile, sez. III, 6 marzo 2025, n. 5984