Cassazione civile, sez. III civile, 30 ottobre 2007, n. 22884
Nella sentenza in esame la Corte precisa come, nell’ambito del risarcimento dei danni da responsabilità aquiliana, ogni locuzione particolare volta ad individuare uno specifico profilo di danno deve essere ricondotta nel bipolarismo risarcitorio del danno patrimoniale e non patrimoniale, così come previsto dalla legge.
In particolare l’accezione generica di danno esistenziale non costituisce una specifica categoria di pregiudizio autonomamente risarcibile, ma va ad affiancarsi al danno biologico ed al danno morale (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19/05/2006, n. 11761).
Non è infatti possibile creare nuove categorie di danni ma solo adottare per chiarezza del percorso liquidatorio, voci o profili di danno, con contenuto descrittivo «tenendo conto che da una parte deve essere liquidato tutto il danno, non lasciando privi di risarcimento profili di detto danno, ma che dall’altra deve essere evitata la duplicazione dello stesso, che urta contro la natura e funzione puramente risarcitoria della responsabilità aquiliana».
Cassazione civile, sez. III civile, 30 ottobre 2007, n. 22884