Cassazione civile, sez. III, 16 novembre 2010, n. 23095
L’art. 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, contenente norme per la protezione della fauna selvatica all’art. 1, dispone:
1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell’interesse della comunità nazionale ed internazionale.
2. […].
3. Le regioni a statuto ordinario provvedono ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica in conformità alla presente legge, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie. Le regioni a statuto speciale e le province autonome provvedono in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti. Le province attuano la disciplina regionale ai sensi dell’art. 14, comma 1, lettera f), della legge 8 giugno 1990, n. 142».
E ancora all’art. 9, primo comma:
«Le Regioni esercitano le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico – venatoria di cui all’articolo 10 della legge prima richiamata e svolgono i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi previsti dalla stessa legge e dagli statuti regionali. Alle Province spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna secondo quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, che esercitano nel rispetto della legge»
L’art. 26 della suddetta Legge 157/92, rubricato “Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall’attività venatoria”, primo comma:
«Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall’attività venatoria, è costituito a cura di ogni Regione un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti, al quale affluisce anche una percentuale dei proventi di cui all’articolo 23».
In definitiva, osserva la Corte, conformemente ad altre pronunce (Cass. 1 agosto 1991, n. 8470; 13 dicembre 1999, n. 13956; 14 febbraio 2000, n. 1638; 24 settembre 2002 n. 13907) «Alle Regioni, quindi, compete l’obbligo di predisporre tutte le misure idonee ad evitare che gli animali selvatici arrechino danni a persone o a cose e, pertanto, nell’ipotesi di danno provocato dalla fauna selvatica ed il cui risarcimento non sia previsto da apposite norme, la Regione può essere chiamata a rispondere in forza della disposizione generale contenuta nell’art. 2043 cod. civ.».
Cassazione civile, sez. III, 16 novembre 2010, n. 23095