Cassazione civile, sez. III, 4 giugno 2007, n. 12929
Ritiene, ora, il Collegio che nella logica accolta dalle sentenze nn. 8827 e n. 8828 del 2003 in pianto di configurabilità di un danno non patrimoniale diverso dal danno morale soggettivo (e, naturalmente, da quello biologico) nei casi in cui vi sia una lesione di diritti della persona aventi fondamento nella Costituzione, si debba riconoscere tale risarcibilità anche allorquando si verifichi la lesione di un diritto della persona giuridica o del soggetto giuridico collettivo, che rappresenti l’equivalente di un diritto avente detta natura riferibile alla persona fisica e non supponente proprio per questo la fisicità del soggetto titolare.
In questa ottica, si deve affermare la risarcibilità della lesione dello stesso diritto all’esistenza nell’ordinamento come soggetto (fin quando sussistano le condizioni di legge), del diritto all’identità, del diritto al nome e del diritto all’immagine della persona giuridica ed in genere dell’ente collettivo. […]
Per tali diritti, che rappresentano l’equivalente, in relazione alla persona giuridica o all’ente collettivo, dei diritti della persona fisica aventi fondamento diretto nella Costituzione e precisamente nell’art. 2, si impone il riconoscimento della risarcibilità del danno non patrimoniale in ragione di una espressa previsione della stessa norma costituzionale dell’art. 2 Cost., la quale riconosce i diritti inviolabili dell’uomo, cioè della persona fisica, anche nelle formazioni sociali, alle quali qualsiasi soggetto collettivo meritevole di tutela secondo l’ordinamento, sia esso dotato della personalità giuridica o di una meno formale soggettività è riconducibile. Sarebbe, invero, contraddittorio riconoscere la risarcibilità del danno non patrimoniale per lesione di un diritto fondamentale al soggetto persona fisica quando agisce direttamente come tale e non riconoscerla alla “formazione sociale”
[…]
Nel caso – che è quello che qui interessa – dell’immagine propria di un ente collettivo, una volta considerato che in genere il diritto all’immagine […], se riguardato dal punto di vista della persona fisica presenta un aspetto che si esprime (a) nella considerazione (reputazione) che un certo soggetto ha di se e (b) nella considerazione (reputazione) che di lui hanno i consociati in genere, ovvero specifiche platee di consociati, con le quali il soggetto si relazioni particolarmente, si tratta di domandarsi se questo duplice contenuto sia riferibile alla persona giuridica.
Ad avviso del Collegio, la risposta è positiva, pur dovendosi adattare questa duplicità di contenuto alla peculiarità dell’ente collettivo.
Con riferimento al primo aspetto, se non si può dire, per ovvie ragioni, che una persona giuridica od un ente collettivo abbiano considerazione di se, si può senz’altro dire che, operando essi tramite persone fisiche, quelle che ne costituiscono gli organi, sembra innegabile che l’agire di questi soggetti e, quindi, per loro tramite della persona giuridica o dell’ente, risenta della considerazione che della posizione della persona giuridica o dell’ente essi hanno, nel senso che quanto più alta è tale considerazione tale agire ne risente positivamente e, quindi, attraverso il meccanismo di imputazione del rapporto organico, ne risente l’agire dell’ente.
Ne discende che è configurabile, quale conseguenza di un fatto lesivo dell’immagine della persona giuridica o dell’ente collettivo, la diminuzione della considerazione che attraverso i suoi organi è riferibile alla persona giuridica o all’ente e tale diminuzione, concretandosi in una incidenza negativa sull’agire delle persone fisiche che ricoprano gli organi della persona giuridica o dell’ente collettivo, rappresenta un danno non patrimoniale che non si identifica nella lesione dell’immagine in se, ma ne rappresenta una conseguenza a detta lesione ricollegata da un nesso causale. Che poi tale danno-conseguenza debba nella concretezza del caso presumersi di norma esistente, sulla base di una massima di esperienza per cui la lesione dell’immagine della persona giuridica o dell’ente si riverbera sul loro agire, perché percepita dalle persone fisiche che agiscono come loro organi, non toglie che di danno-conseguenza si tratti.
Si tratta di un danno che appare risarcibile indipendentemente dal fatto che l’incidenza negativa sull’agire delle persone fisiche che rappresentano gli organi dell’ente, abbia determinato un danno in senso economico, cioè un danno patrimoniale. Si è, infatti, in presenza di un danno che prescinde da tali conseguenze e si configura per il solo fato che l’agire di dette persone e, quindi, l’agire dell’ente risente della lesione all’immagine dell’ente stesso. In sostanza, poiché le persone fisiche in capo alle quali sussiste il rapporto organico risentono necessariamente nel loro agire della lesione dell’immagine dell’ente, è chiaro che ne risente la loro azione di organi dell’ente e, quindi, quella dell’ente che per loro tramite opera. […]
Peraltro, un danno-conseguenza è identificabile di norma nella lesione dell’immagine di tali enti – ed è anzi d’ancora maggiore percezione la sua configurabilità – anche sotto il profilo della diminuzione della considerazione che essi hanno genericamente fra i consociati. Ciò, ancora una volta indipendentemente da eventuali conseguenze economiche. Invero, la diminuita reputazione dell’ente presso i consociati o presso una certa platea di consociati, per la lesione della sua immagine, è un danno-conseguenza che non si identifica nella lesione in sé.
Il caso che si giudica consente di evidenziarlo: qui il danno-evento è rappresentato dalla segnalazione alla Centrale dei Rischi e dall’inserimento del relativo dato nell’apposita banca dati. Questa situazione integra l’evento lesivo perché ha rilievo ai fini dell’immagine dell’ente presso la platea di soggetti che accede o può accedere a tale banca, la quale è funzionale a fornire l’immagine nel circuito bancario dei soggetti che ricorrono o vogliono ricorrere al credito in punto di esposizione debitoria e solvibilità. L’immagine dell’ente sotto tale profilo, una volta avvenuta la segnalazione (indebitamente com’è pacifico nella specie) non è più la stessa di prima dell’inserimento, in quanto, successivamente ad esso, essa risulta astrattamente percepibile con la nota negativa derivante dalla indicazione di una situazione di sofferenza. Il danno-conseguenza è rappresentato, invece, dalla effettiva percepibilità che quella platea ha della segnalazione ed ha natura di conseguenza della lesione perché rappresenta il risultato dell’inserimento nella banca dati.
Cassazione civile, sez. III, 4 giugno 2007, n. 12929