Cassazione civile, sez. III, 27 giugno 2007, n. 14845
La S.C. ha cassato la decisione dei giudici d’appello che avevano significativamente ridotto l’ammontare del risarcimento dei danni dovuti, a vario titolo, in favore dei genitori e dei fratelli di un giovane medico deceduto a seguito di un incidente stradale, errando nel ritenere determinante l’elemento della mancanza di convivenza tra il giovane professionista e la sua famiglia ai fini del risarcimento.
Precisa la Corte che se il fattore della convivenza esalta maggiormente il vincolo della vita in comune, la comunione di affetti e di solidarietà ben può sussistere anche nel caso di una scelta di vita autonoma del figlio medico, essendo i vincoli spirituali altrettanto stretti e degni di tutela. Il danno morale parentale, come danno ingiusto, dev’essere dunque integralmente risarcito, e la equità del giudice deve essere adeguatamente espressa.
Cassazione civile, sez. III, 27 giugno 2007, n. 14845