Cassazione civile, sez. III, 3 aprile 2008, n. 8546
«Con specifico riferimento al danno patrimoniale futuro dei genitori per lesione invalidante subita dal figlio, questa Corte ha, infatti, affermato che la circostanza che i genitori di persona rimasta gravemente minorata in conseguenza dell’altrui atto illecito non abbiano, fino al momento delle lesioni, avuto bisogno dell’aiuto economico della vittima, non è da sola sufficiente ad escludere l’esistenza di un danno patrimoniale futuro in capo ai congiunti. La liquidazione di tale danno dovrà invece essere accordata dal giudice quando risulti, anche in base a fatti notori e dati di comune esperienza, che una contribuzione della vittima in favore dei genitori sarebbe stata possibile e verosimile, tenendo conto anche delle somme liquidate al leso a titolo di risarcimento del danno da perduta capacità di produrre reddito (Cass. n. 13358 del 1999).
Questo principio ha – quanto al presupposto di individuazione del danno – avuto numerose conferme a proposito di danno da morte del figlio, essendosi precisato che un risarcimento del danno patrimoniale futuro compete qualora questo, sulla scorta di oggettivi e ragionevoli criteri rapportati alle circostanze del caso concreto, di parametri di regolarità causale (Cass. n. 4791 del 2007).
Cass. n. 8333 del 2004 ha affermato, in particolare, che i genitori di persona minore d’età, deceduta in conseguenza dell’altrui atto illecito, ai fini della liquidazione del danno patrimoniale futuro provocato…. dalla frustrazione dell’aspettativa ad un contributo economico da parte del familiare prematuramente scomparso, hanno l’onere di allegare e provare che il figlio deceduto avrebbe verosimilmente contribuito ai bisogni della famiglia. A tal fine la previsione va operata sulla base di criteri ragionevolmente probabilistici, non già in via astrattamente ipotetica, ma alla luce delle circostanze del caso concreto, conferendo rilievo alla condizione economica dei genitori sopravvissuti, alla età loro e del defunto, alla prevedibile entità del reddito di costui, dovendosi escludere che sia sufficiente la sola circostanza che il figlio deceduto avrebbe goduto di un reddito proprio
Cass. n. 2962 del 2002, […] ha affermato, in una logica non dissimile che il diritto al risarcimento del danno patrimoniale subito dai genitori di un minore deceduto in conseguenza di un fatto illecito si sostanzia nel venir meno delle aspettative di un contributo economico che, secondo un criterio di normalità, la vittima avrebbe destinato a loro beneficio. A tal fine non rileva che i genitori stessi dispongano, al momento dell’evento, di fonti di reddito tali da rendere inutile qualsiasi contributo del figlio, salvo che la valutazione complessiva non consenta di presumere, al riguardo, l’assenza di mutamenti del quadro nel corso degli anni».
Cassazione civile, sez. III, 3 aprile 2008, n. 8546