Cassazione civile, sez. III, 28 agosto 2009, n. 18800
Suffragata dalla Cassazione la decisione di merito in forza della quale, ai fini della determinazione del risarcimento del danno patrimoniale subito dal coniuge della vittima di un incidente stradale, è stato riconosciuto solamente il contributo offerto dal defunto per far fronte alle spese fisse della gestione familiare.
Precisa la Corte «che il danno va esaminato non con riguardo alla somma che presumibilmente la vittima apportava alla comunione familiare, poiché parte di questa somma era destinata a consumi, in senso lato, che essa stessa realizzava, per quanto nell’affibito familiare (ad esempio quello alimentare), ma con solo riferimento a quelle voci di spesa che, nonostante la scomparsa del coniuge, non si sono contratte e che l’attore, coniuge superstite, ha dovuto sostenere da solo(quale appunto il costo dell’alloggio). […]
Ne consegue che correttamente la corte di merito ha calcolato il danno patrimoniale subito dall’attore, coniuge superstite, escludendo sia la parte di reddito che, per quanto conferita alla gestione familiare veniva poi utilizzata per sopperire ai consumi (in senso lato) nell’ambito di tale comunione familiare da parte della stessa vittima, sia la c.d. “quota sibi” (la parte, cioè, del reddito che la defunta avrebbe speso per sé,senza farla transitare attraverso la comunione familiare)».
Cassazione civile, sez. III, 28 agosto 2009, n. 18800