Cassazione civile, sez. I, 22 febbraio 2008, n. 4539
Oltre dieci anni di attesa senza essere immesso nella materiale disponibilità dell’alloggio popolare sono valsi al legittimo asegnatario il diritto a vedersi risarcito non solo il danno patrimoniale (costituito dai canoni pagati fino all’assegnazione provvisoria) ma anche quello non patrimoniale, in quanto correlato a violazioni di diritti costituzionalmente garantiti.
Nell’inerzia del Comune, che non ha prontamente agito per lo sgombero dell’alloggio illegittimamente occupato da altri ma inspiegabilmente ha lasciato che trascorressero ben due lustri, è stata ravvisata la colpa posta a fondamento della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c.
Quanto alla risarcibilità del danno la S.C. si è richiamata al consolidato principio per cui:
«Il danno non patrimoniale deve essere inteso in senso ampio, non solo, dunque, come pretium doloris, ma come categoria idonea a comprendere ogni ipotesi di lesione di valori inerenti alla persona privi di una connotazione economica.
Nel quadro del sistema bipolare del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale, l’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 cc., […] è tale da ricomprendere, nell’astratta previsione di quest’ultima norma,
(a) il danno morale soggettivo, il cui ambito resta esclusivamente quello proprio della mera sofferenza psichica e del patema d’animo;
(b) il danno biologico in senso stretto, configurabile solo quando vi sia una lesione dell’integrità psico-fisica secondo i canoni fissati dalla scienza medicai e
(c) il danno derivante dalla lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona».
Nel caso di specie infatti è stata appunto ravvisata la violazione di interessi costituzionalmente protetti (artt. 2, 3 e 97 Cost.).
Cassazione civile, sez. I, 22 febbraio 2008, n. 4539