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Civile e procedura civile Famiglia Successioni Giurisprudenza

La data nel testamento olografo quale requisito formale di validità. Modi e forme per indicarla anche in maniera indiretta.

Redazionedi Redazione21 Novembre 2015Aggiornato il:21 Novembre 2015
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

Cassazione civile, sez. II, 11 novembre 2015, n. 23014

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 602 e 606 cpv. cod. civ., la mancanza della data nel testamento olografo è causa di annullabilità dello stesso.
Dalla disciplina appena richiamata discende che il testamento olografo, come il testamento pubblico e quello segreto, costituisce un negozio mortis causa solenne, che ha carattere formale (c.d. negozio a forma vincolata), nel senso che la sua validità è subordinata all’osservanza di determinati requisiti di forma che la legge prescrive ad substantiam, dimodoché l’atto negoziale non è valido se non è osservata la forma tassativamente stabilita dalla legge.
Sono requisiti formali del testamento olografo: la scrittura autografa del testatore, la data e la sottoscrizione.
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte in tema di validità del testamento olografo, la completa indicazione della data, composta di giorno, mese ed anno, costituisce un “requisito essenziale di forma” dell’atto anche nel caso in cui, in concreto, l’omissione sia irrilevante rispetto al regolamento d’interessi risultante dalle disposizioni testamentarie (…) (Sez. 2, Sentenza n. 12124 del 14/05/2008, Rv. 603424).
Trattandosi di requisito di forma, cui la legge ricollega la validità del negozio, deve escludersi che la data del testamento possa ricavarsi aliunde da elementi estranei all’atto e che l’invalidità del testamento sia subordinata all’incidenza in concreto dell’omissione della data sui rapporti dipendenti dalle disposizioni testamentarie (Sez. 2, Sentenza n. 7783 del 08/06/2001, Rv. 547333; Sez. 2, Sentenza n. 6682 del 09/12/1988, Rv. 460964; Sez. 2, Sentenza n. 1323 del 24/06/1965, Rv. 312520).
Il carattere di requisito di “forma” proprio della data del testamento olografo fa si che, ai fini della validità del negozio, ciò che conta è che sulla scheda testamentaria vi sia una data scritta di pugno dal testatore o che essa sia comunque ricavabile – nella sua completezza di giorno, mese e anno – dal contenuto della scheda testamentaria (come nel caso in cui essa contenga dati o indicazioni equipollenti), senza che possano rilevare elementi estranei all’atto, ricavabili aliunde; non rileva invece – ai fini della validità del testamento – che la data apposta sulla scheda testamentaria sia anche veritiera (Sez. 2, Sentenza n. 2874 del 20/07/1976, Rv. 381621).
La data del testamento olografo, ove non espressamente indicata nell’atto, può essere ricavata da dati o indicazioni equipollenti in esso contenuti. È questo il caso in cui il testatore, anziché apporre al testamento in modo esplicito la data di redazione dello stesso (composta da giorno, mese e anno), indichi tale data, ad es., con le formule: Capodanno 2010, Natale 2009 o Pasqua 2011; ovvero faccia riferimento ad un evento costituito da un “fatto notorio” che abbia una precisa data: ad es., il giorno dell’elezione di un Papa precisamente indicato; il giorno di un terribile evento naturale o provocato dall’uomo (un terremoto, un attentato, una strage).
In casi come questi, la data del testamento è ricavabile con precisione e completezza dal contenuto dell’atto sulla base delle conoscenze umane generalmente conosciute, costituenti la cultura dell’uomo medio, dimodoché deve ritenersi osservato il requisito di forma della indicazione della data del negozio testamentario.
Diverso è il caso in cui nella scheda testamentaria il riferimento sia limitato ad un evento futuro ed incerto, come il suo suicidio.
Trattasi di un evento incertus an, incertus quando: incerto nell’an, perché il testatore, dopo aver redatto la scheda testamentaria, ben potrebbe cambiare idea e non suicidarsi affatto; incerto nel quando, perché, il testatore, dopo aver manifestato l’intenzione di suicidarsi nello stesso giorno della redazione della scheda testamentaria, potrebbe decidere di indugiare un tempo più o meno lungo, per porre poi fine alla sua vita nei giorni o nei mesi successivi rispetto alla redazione del testamento.
Ne deriva che locuzioni come “oggi finisco di soffrire” con cui il testatore manifesta l’intenzione di suicidarsi nel medesimo giorno in cui ha redatto il testamento olografo non consentono affatto di concludere che la de cuius si sia effettivamente tolta la vita nello stesso giorno della redazione del testamento.
In tali casi la scheda testamentaria deve considerarsi priva della data prescritta dall’art. 602 c.c., e, perciò, il testamento è annullabile ai sensi dell’art. 606 secondo comma c.c..

Art. 602 cod. civ. Testamento olografo.
Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore.
La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Se anche non è fatta indicando nome e cognome, è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore.
La data deve contenere l’indicazione del giorno, mese e anno. La prova della non verità della data è ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacità del testatore, della priorità di data tra più testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento.

Art. 606 cod. civ. Nullità del testamento per difetto di forma.
Il testamento è nullo quando manca l’autografia o la sottoscrizione nel caso di testamento olografo, ovvero manca la redazione per iscritto, da parte del notaio, delle dichiarazioni del testatore o la sottoscrizione dell’uno o dell’altro, nel caso di testamento per atto di notaio.
Per ogni altro difetto di forma il testamento può essere annullato su istanza di chiunque vi ha interesse. L’azione di annullamento si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.

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Cassazione civile, sez. II, 11 novembre 2015, n. 23014

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