Cassazione civile, sez. II, 19 ottobre 2023, n. 29070
Il debitore esecutato può partecipare e votare all’assemblea condominiale salvo che il giudice dell’esecuzione ne abbia conferito il potere al custode
Il debitore esecutato, proprietario dell’immobile pignorato, può partecipare e votare durante all’assemblea condominiale salvo che il giudice dell’esecuzione non abbia previsto diversamente onerando il custode di questa incombenza.
Se l’immobile soggetto ad esecuzione forzata è parte di un condominio il debitore esecutato conserva la legittimazione a partecipare all’assemblea condominiale ed alle relative deliberazioni, per la quota millesimale di sua spettanza, fino a quando non sia stato emesso il decreto di trasferimento della proprietà.
La legittimazione a partecipare alle assemblee di condominio è conseguenza dello status di condomino, e quindi alla titolarità del diritto dominicale sull’immobile medesimo. A norma dell’art. 586 c.p.c., la proprietà dell’immobile sottoposto ad esecuzione forzata passa infatti dal debitore all’aggiudicatario o assegnatario soltanto a seguito della pronuncia del decreto di trasferimento.
Peraltro l’art. 560 c.p.c. (attualmente al quarto comma) dispone che “Il custode giudiziario provvede altresì, previa autorizzazione del giudice dell’esecuzione, alla amministrazione e alla gestione dell’immobile pignorato ed esercita le azioni previste dalla legge e occorrenti per conseguirne la disponibilità.”
Ne consegue che, salvo che il giudice dell’esecuzione abbia fornito sul punto specifiche istruzioni operative, contenute nel provvedimento di nomina del custode o in altro atto successivo, la partecipazione alle assemblee condominiali non può ritenersi inclusa fra i compiti dell’ausiliario del giudice.
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Cassazione civile, sez. II, 19 ottobre 2023, n. 29070