Cassazione civile, sez. V tributaria, 30 novembre 2011, n. 25500
La regola posta dall’art. 2969 del Codice Civile per cui la decadenza in ordine al mancato esercizio di un dato diritto non può essere rilevata d’ufficio dal giudice, non ha carattere assoluto, essendo normativamente previsto un limite laddove la materia oggetto del contendere sia sottratta alla disponibilità delle parti.
Un’ipotesi quest’ultima che ricorre non soltanto allorquando si controverte in tema di diritti indisponibili, ma anche nel caso di materie disciplinate da un regime legale che escluda qualsiasi potere di disposizione delle parti, nel senso che esse non possono derogarvi, rinunciarvi o comunque apportarvi modifiche.
Così è, ad esempio, in materia tributaria con riguardo ai termini per l’azione di rimborso del tributo indebitamente versato. Secondo la Suprema Corte la decadenza nella quale sia incorso il contribuente per mancato rispetto dei termini (48 mesi secondo la normativa vigente al tempo in cui si scrive) per richiedere il rimborso di un tributo pagato per “errore materiale, duplicazione o inesistenza totale o parziale dell’obbligazione”, ai sensi dell’art. 38, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, è rilevabile d’ufficio, anche in sede di gravame, salvo che si sia già formato sul punto il giudicato interno, essendo quei termini dettati per finalità di interesse pubblico e di essi non potendo disporre neppure l’amministrazione finanziaria.
Cassazione civile, sez. V tributaria, 30 novembre 2011, n. 25500