Cassazione civile, sez. VI, 18 novembre 2021, n. 35275
Il termine triennale della prescrizione presuntiva per le spettanze dovute agli avvocati decorre dalla data della decisione della lite
«Il termine triennale della prescrizione presuntiva per le competenze dovute agli avvocati, di cui all’art. 2956 c.c., ai sensi dell’art. 2957 c.c., comma 2, decorre “dalla decisione della lite”, la quale coincide con la data di pubblicazione della sentenza non impugnabile che chiude definitivamente la causa, mentre “per gli affari non terminati la prescrizione decorre dall’ultima prestazione”, da individuarsi come attività svolta dal professionista in esecuzione del contratto di patrocinio»
Art. 2956 Cod. Civ. Prescrizione di tre anni.
Si prescrive in tre anni il diritto:
1) dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi superiori al mese;
2) dei professionisti, per il compenso dell’opera prestata e per il rimborso delle spese correlative;
3) dei notai, per gli atti del loro ministero;
4) degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni impartite a tempo più lungo di un mese.
Art. 2957 Cod. Civ. Decorrenza delle prescrizioni presuntive.
Il termine della prescrizione decorre dalla scadenza della retribuzione periodica o dal compimento della prestazione.
Per le competenze dovute agli avvocati, ai procuratori e ai patrocinatori legali il termine decorre dalla decisione della lite dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato; per gli affari non terminati, la prescrizione decorre dall’ultima prestazione.
Cassazione civile, sez. VI, 18 novembre 2021, n. 35275