TAR Liguria, sez. II, 7 aprile 2008, n. 469
Il divieto di detenzione delle armi tende a togliere, entro tempi brevissimi, la disponibilità delle armi stesse a chi sia ritenuto capace di abusarne; esso quindi, connotandosi come provvedimento latamente cautelare e sotteso da potestà discrezionale, non abbisogna di una particolare estensione dell’apparato motivatorio, ma è sufficiente che si estrinsechi in valutazioni non irrazionali o arbitrarie.
Ad avviso del TAR genovese, nella specie, il decreto inibitorio ex art. 39 TULPS si rendeva necessario alla salvaguardia della pubblica incolumità, dato che il ricorrente, persona dal carattere litigioso e violento, aveva determinato una situazione di forte conflitto con i suoi vicini, dimostrata da reciproche querele.
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TAR Liguria, sez. II, 7 aprile 2008, n. 469