Consiglio di Stato, sez. VI, 17 marzo 2010, n. 1566
La demanialità di un bene è indisponibile e non può essere rinunciata in via di fatto.
Così sentenziando, il Consiglio di Stato ha respinto le doglianze degli appellanti che eccepivano che la PA, dopo aver concesso a lungo il bene al loro dante causa, da un certo momento non aveva provveduto a rinnovare la concessione e neppure, d’altro canto, a disporre lo sgombero, perciò dimostrando, a loro avviso, la volontà di abbandonare il regime demaniale.
Il Collegio ha altresì precisato che, una volta scaduta la concessione, il concessionario che rimanga nella detenzione del bene è mero occupante abusivo, per cui l’Amministrazione non ha alcun obbligo di giustificare la sua decisione di recuperare il possesso dell’immobile di sua proprietà.
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Consiglio di Stato, sez. VI, 17 marzo 2010, n. 1566