Cassazione civile, sez. lavoro, 5 febbraio 2008, n. 2729
Il lavoratore che richiede il risarcimento del danno alla salute sostenendo che il demansionamento subito gli abbia prodotto una sindrome depressiva di tipo reattivo deve produrre documentazione medica idonea a ricostruire un nesso di causalità tra la patologia riscontrata e la situazione determinatasi nell’ambito del rapporto di lavoro.
La condotta lesiva del bene protetto non può infatti dimostrare di per se stessa il nesso tra la dequalificazione e il danno alla integrità psico-fisica.
In particolare, con riferimento all’eziologia di determinate patologie riconducibili a diversi fattori (come come nel caso di specie), il nesso di causalità, deve fondarsi quantomento su criteri di probabilità, e non già della mera possibilità, di verificazione dell’evento dannoso.
In particolare deve trattarsi di una “probabilità qualificata” da verificarsi attraverso ulteriori elementi, specie in relazione alla mancanza di prova della preesistenza, concomitanza o sopravvenienza di altri fattori determinanti (v. per tutte Cass. 21 gennaio 2000 n. 632, 29 settembre 2000 n. 12909, 11 novembre 2005 n. 12909, 18 aprile 2007 n. 9226). Un giudizio espresso in termini di mera ipotesi non è pertanto sufficiente.
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Cassazione civile, sez. lavoro, 5 febbraio 2008, n. 2729