Cassazione civile, sez. unite, 23 settembre 2010, n. 20075
«L’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, nella parte in cui onera il ricorrente (principale o incidentale), a pena di improcedibilità del ricorso, di depositare i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda, deve interpretarsi nel senso che, allorché il ricorrente impugni, con ricorso immediato per cassazione ai sensi dell’art. 420 bis c.p.c., comma 2 (disposizione inserita nel codice di rito dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 18), la sentenza che abbia deciso in via pregiudiziale una questione concernente l’efficacia, la validità o l’interpretazione delle clausole di un contratto o accordo collettivo nazionale, ovvero denunci, con ricorso ordinario, la violazione o falsa applicazione di norme dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, (nel testo sostituito dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2 cit.), il deposito suddetto deve avere ad oggetto, a pena di improcedibilità, non già solo l’estratto recante le singole disposizioni collettive su cui il ricorso si fonda, ma anche il testo integrale del contratto o accordo collettivo di livello nazionale contenente tali disposizioni.
Ove poi la corte ritenga di porre a fondamento della sua decisione una disposizione del contratto o accordo collettivo di livello nazionale depositato dal ricorrente, diversa da quelle sulle quali si fonda il ricorso, procedendo d’ufficio ad un’interpretazione complessiva ex art. 1363 c.c. non riconducibile a quanto dibattuto tra le parti, trova applicazione l’art. 384 c.p.c., comma 3, (nel testo sostituito dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 12 cit.) per cui la corte riserva la decisione, assegnando con ordinanza al pubblico ministero e alle parti un termine non inferiore a venti e non superiore a sessanta giorni dalla comunicazione per il deposito in cancelleria di osservazioni sulla medesima questione».
Vedi anche Cassazione civile, sez. lavoro, n. 15495/2009 in tema di deposito dei CCNL in Cassazione.
Cassazione civile, sez. unite, 23 settembre 2010, n. 20075