TAR Abruzzo Pescara, sez. I, 19 marzo 2009, n. 188
La destinazione di un’area “a verde pubblico” non costituisce un vincolo soggetto a decadenza ai sensi dell’art. 2 della L. 19.11.1968 n. 1187, ma piuttosto rappresenta l’espressione della potestà conformativa dell’Amministrazione comunale, laddove non comporti uno svuotamento incisivo del diritto di proprietà, essendo consentito al proprietario di servirsi dell’area stessa mediante la realizzazione di opere e strutture intese all’effettivo godimento di quest’ultima.
Nella specie il TAR Pescarese ha osservato come le Norme tecniche di Attuazione del Piano ammettessero una siffatta utilizzazione della controversa area anche da parte dei proprietari; il che induceva a ritenere che il vincolo imposto potesse valere a tempo indeterminato, mancando un elevato impatto sulle facoltà dominicali dei privati/ricorrenti.
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TAR Abruzzo Pescara, sez. I, 19 marzo 2009, n. 188