Cassazione penale, sez. I, 20 novembre 2006, n. 38064
Quando la detenzione di fuochi pirotecnici integra il delitto di cui all’art. 2 della L. 895/67 e non il reato contravvenzionale previsto dall’art. 678 c.p.
L’art. 2 della L. n. 895 del 1967 (Disposizioni per il controllo delle armi) punisce con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da 3.000 euro a 20.000 euro la detenzione illegale, a qualsiasi titolo, di esplosivi di ogni genere (oltre ad armi, parti di esse ed agenti chimici aggressivi).
Ben più lieve è invece la sanzione prevista dall’art. 678 c.p. (fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti) per la detenzione il deposito o la vendita, senza la licenza dell’Autorità o senza le prescritte cautele, di materie esplodenti o sostanze destinate alla composizione o alla fabbricazione di esse, e consiste nell’arresto da tre a diciotto mesi oltre all’ammenda fino a € 247.
L’applicazione di una fattispecie piuttosto che dell’altra si fonda sulla distinzione concettuale tra “esplosivi” e “materie esplodenti” introdotta dalla legislazione per il controllo delle armi.
Rientrano fra gli esplosivi quelle sostanze che, per quantità e qualità, sono caratterizzate da elevata potenzialità distruttiva, equiparabile a quella delle armi da guerra, le quali, per la loro micidialità, sono idonee a provocare un’esplosione con rilevante effetto distruttivo.
Rientrano invece tra le “materie esplodenti” di cui all’art. 678 c.p. tutte quelle sostanze prive di potenzialità micidiale sia per la struttura chimica, sia per le modalità di fabbricazione, come quelle impiegate nei fuochi di artificio.
Pur tuttavia quando la detenzione di materiali esplosivi eccede di gran lunga i limiti consentiti dalla licenza e per quantità, qualità, ubicazione e concentrazione in un unico posto essi rappresentano elevato potenziale distruttivo, deve essere applicata la normativa relativa all’illegale detenzione di esplosivi di cui alla L. n. 895 del 1967 in quanto risulta integrato il requisito della micidialità.
Art. 2 Legge 895/1967
Chiunque illegalmente detiene a qualsiasi titolo le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell’articolo precedente è punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da 3.000 euro a 20.000 euro.
Art. 678 cod. pen.
Fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti.
Chiunque, senza la licenza dell’Autorità o senza le prescritte cautele, fabbrica o introduce nello Stato, ovvero tiene in deposito o vende o trasporta materie esplodenti o sostanze destinate alla composizione o alla fabbricazione di esse, è punito con l’arresto da tre a diciotto mesi e con l’ammenda fino a 247 euro.
Cassazione penale, sez. I, 20 novembre 2006, n. 38064