Cassazione civile, sez. tributaria, 9 marzo 2025, n. 6267
Legittimazione del difensore antistatario alla registrazione dell’ordinanza di assegnazione e diritto di regresso per l’imposta di registro
Ai sensi dell’art. l’art. 57, comma 1, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 sono tenute al pagamento dell’imposta di registro nei confronti dell’Amministrazione finanziaria tutte le parti in causa, concetto da intendersi riferito a tutti coloro che abbiano preso parte al giudizio, e nei confronti dei quali la pronuncia giurisdizionale si è espressa nella parte dispositiva, e la cui sfera giuridica sia in qualche modo interessata dagli effetti di tale decisione. Ciò in quanto la finalità di detta norma è quella di rafforzare la posizione dell’erario nei confronti dei contribuenti in vista della proficua riscossione delle imposte, salvo il diritto per ciascuno di essi di rivalersi nei confronti di colui che è civilmente tenuto al pagamento (Cass. sez. trib., 29/01/2008, n.1925; conf. Cass., Sez. 5, 13/11/2018, n. 29158).
È stato ribadito quindi il principio già affermato in altre pronunce secondo cui, laddove il giudice dell’esecuzione pronunci, ai sensi dell’art. 553 c.p.c., ordinanza di assegnazione di somme al difensore distrattario del creditore procedente, la legittimazione del procuratore antistatario alla registrazione dell’ordinanza deriva dal titolo esecutivo, anche se le relative spese gravano ex lege a carico del debitore esecutato, in quanto comprese nelle spese di esecuzione ex art. 95 c.p.c. (cfr. Cass. 16061/2020; n. 20017/2022)
Peraltro, ove il difensore antistatario abbia pagato l’imposta di registro per esserne stato richiesto dall’ufficio, ha diritto, in forza della congiunta applicazione delle norme tributarie e civili, a ripeterla in tutto o in parte dalle altre parti, con l’azione di regresso (Cass., Sez. VI, 19.9.2017 n.21686, Cass., Sez. II, n. 14192 del 27/06/2011; Sez. 1, Sentenza n. 2500 del 21/02/2001).
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Cassazione civile, sez. tributaria, 9 marzo 2025, n. 6267