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Home»Aree tematiche di MioLegale.it»Consumatori
Consumatori Giurisprudenza

Consumatori: il difetto del bene che si manifesta entro i primi sei mesi si presume esistente al momento dell’acquisto.

Avv. Alessandra Cefalàdi Avv. Alessandra Cefalà1 Luglio 2015Aggiornato il:1 Luglio 2015
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

Corte di Giustizia UE, 4 giugno 2015, C. 497-13

Con la sentenza del 4 giugno 2015 C-497/13, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha chiarito ogni dubbio afferente la validità della garanzia da difetto di conformità e la ripartizione dell’onere della prova.
I giudici della Prima Sezione della Corte Europea hanno interpretato estensivamente in favore dei consumatori il contenuto della direttiva 1999/44/CE del 25 maggio 1999, in materia di compravendita di beni.
Nel caso di specie (Froukje Faber vs Autobedrijf Hazet Ochten BV), la Corte di Appello di Arnhem (Paesi Bassi), ha adito la Corte di Giustizia in materia di risarcimento del danno cagionato dal difetto di conformità su un autoveicolo usato acquistato presso un’autorimessa. La vettura aveva preso fuoco durante la marcia, in modo irreversibile.

Il punto nodale della pronuncia della Corte Europea riguarda l’interpretazione del paragrafo 3 dell’articolo 5 di tale direttiva, che cosi recita: “Fino a prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità”.
Con riguardo alla fattispecie in esame, occorre rilevare che la questione sottoposta alla Corte dal giudice del rinvio è pertinente unicamente nell’ipotesi in cui il giudice nazionale stabilisca che il contratto in oggetto rientra nell’ambito di applicazione ratione materiae della direttiva 1999/44, il che presuppone, segnatamente, che tale contratto sia stato stipulato con un consumatore.
Perciò se l’auto usata acquistata dal consumatore presenta un guasto entro sei mesi dall’acquisto, si presume che il vizio di conformità del veicolo esistesse fin dalla consegna (salvo prova contraria del venditore).
In capo all’acquirente-consumatore incombe soltanto l’onere di provare che il difetto della vettura è emerso entro il termine di sei mesi dall’acquisto, mentre spetta al venditore la prova contraria, cioè documentare che il vizio sia frutto di un atto o di un’omissione successiva alla vendita.
In mancanza della suddetta prova, deve ritenersi che quel vizio esistesse già dal momento in cui l’autovettura è stata consegnata.

Davanti alle problematiche sollevate dal giudice del rinvio, la Corte ha cosi espresso alcuni principi interpretativi fondamentali che vincoleranno in tal senso gli Stati Membri dell’Unione in materia di vizi della cosa venduta, e che qui si riportano testualmente:

  1. La direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo, deve essere interpretata nel senso che il giudice nazionale adito nel contesto di una controversia vertente su un contratto che può rientrare nell’ambito di applicazione della citata direttiva è tenuto, a partire dal momento in cui dispone degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine o possa disporne su semplice domanda di chiarimenti, a verificare se l’acquirente possa essere qualificato come consumatore nell’accezione di tale direttiva, anche se quest’ultimo non ha espressamente rivendicato questa qualità.
  2. L’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 1999/44 deve essere interpretato nel senso che esso va considerato come una disposizione equivalente ad una disposizione nazionale avente nel diritto interno rango di norma di ordine pubblico, e che il giudice nazionale è tenuto ad applicare d’ufficio qualsiasi disposizione che garantisca la sua trasposizione nel diritto interno.
  3. L’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 1999/44 deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una norma nazionale la quale preveda che il consumatore, per usufruire dei diritti che gli spettano in forza di tale direttiva, debba denunciare tempestivamente al venditore il difetto di conformità, a condizione che tale consumatore, per procedere a detta denuncia, disponga di un termine non inferiore a due mesi a decorrere dalla data in cui ha constatato tale difetto, che la denuncia cui occorre procedere verta solo sull’esistenza di detto difetto e che essa non sia assoggettata a regole relative alla prova che rendano impossibile o eccessivamente difficile per il citato consumatore esercitare i propri diritti.
  4. L’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 1999/44 deve essere interpretato nel senso che la regola secondo cui si presume che il difetto di conformità esistesse al momento della consegna del bene – si applica quando il consumatore fornisce la prova che il bene venduto non è conforme al contratto e che il difetto di conformità in questione si è manifestato, ossia si è palesato concretamente, entro il termine di sei mesi dalla consegna del bene. Il consumatore non è tenuto a dimostrare la causa di tale difetto di conformità né a provare che la sua origine è imputabile al venditore; – può essere disapplicato solo se il venditore prova in maniera giuridicamente sufficiente che la causa o l’origine del difetto di conformità risiede in una circostanza sopravvenuta dopo la consegna del bene;

In conclusione, l’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 1999/44/CE deve essere considerato come una disposizione equivalente ad una disposizione nazionale avente nel diritto interno rango di norma di ordine pubblico. Il giudice nazionale è quindi tenuto ad applicare d’ufficio qualsiasi disposizione del suo diritto interno che garantisca la sua trasposizione nella normativa nazionale.
Infine, la direttiva consente agli Stati membri di prevedere che il consumatore, per fruire dei suoi diritti, debba denunciare al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui lo ha constatato.

Corte di Giustizia UE, 4 giugno 2015, C. 497-13

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