Cassazione civile, sez. II, 26 luglio 2023, n. 22566
Il diritto di abitazione ex art. 540 cod. civ. spetta al del coniuge superstite separato senza addebito
“I diritti di abitazione e uso, accordati al coniuge superstite dall’art. 540, comma 2, c.c. spettano anche al coniuge separato senza addebito, eccettuato il caso in cui, dopo la separazione, la casa sia stata lasciata da entrambi i coniugi o abbia comunque perduto ogni collegamento, anche solo parziale o potenziale, con l’originaria destinazione familiare”.
Secondo la Suprema Corte (come pure evidenziato in dottrina), premessa l’opportunità di un chiarimento legislativo, si deve affermare che ai fini dell’art. 540 cod. civ. l’adibizione della casa a residenza familiare non deve essere necessariamente in atto nel momento di apertura della successione e pertanto non viene meno per il solo fatto della separazione legale.
La norma, infatti, non annovera fra i presupposti per l’attribuzione dei diritti la convivenza fra coniugi e, d’altra parte, la lettera dell’art. 548 c.c. è chiara nel parificare i diritti successori del coniuge separato senza addebito a quelli del coniuge non separato.
In base a questa opinione i presupposti per la nascita del diritto mancherebbero solo qualora, dopo la separazione, la casa fosse stata abbandonata da entrambi i coniugi o avesse comunque perduto ogni collegamento, anche solo parziale o potenziale, con l’originaria destinazione familiare.
In tal caso, essendo cessata l’adibizione a residenza della famiglia, i diritti di abitazione e di uso non sorgono per difetto del presupposto oggettivo, mentre i presupposti continuerebbero a sussistere anche quando la successione si sia aperta in favore di quello che se ne fosse allontanato, lasciando a viverci l’altro ora defunto.
Merita di avere seguito l’osservazione, proposta in dottrina, che se è vero che l’interesse di un coniuge e non mutare ambiente di vita aveva dovuto cedere, nel conflitto, a quello dell’altro, proprietario esclusivo o comproprietario, è vero nello stesso tempo che altrettanta forza non può essere riconosciuta - sì da impedire al superstite il ritorno in quell’ambiente, che può avere conservato con lui un valore non soltanto economico - agli interessi esclusivamente patrimoniali degli altri chiamati in concorso. Si deve inoltre condividere l’opinione, sempre proposta con riferimento all’ipotesi dell’abbandono della casa coniugale, che non sono consentite in materia distinzioni, a seconda che esso sia o no giustificato. Non si può rimettere al giudice della successione un accertamento di colpa che le legge prende in considerazione - all’effetto di escludere la vocazione ereditaria e, con essa, il diritto di abitazione sulla casa familiare - solo quando sia intervenuto in contraddittorio con l’altro coniuge, in un giudizio definito prima dell’apertura della successione.
Art. 540 Codice Civile
Riserva a favore del coniuge
A favore del coniuge è riservata la metà del patrimonio dell'altro coniuge, salve le disposizioni dell'articolo 542 per il caso di concorso con i figli.
Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli.
Cassazione civile, sez. II, 26 luglio 2023, n. 22566