Cassazione civile, sez. lavoro, 12 settembre 2008, n. 23569
Quando un lavoratore autonomo muoia senza aver versato i contributi, i superstiti, ove ricorrano le condizioni di legge, hanno diritto alla pensione indiretta iure proprio e non iure hereditatis. Tale diritto non può essere escluso in caso d’inadempimento da parte del de cuius dell’obbligazione contributiva, pur tuttavia, qualora i superstiti siano anche eredi, essi hanno l’obbligo di pagare i contributi omessi e non prescritti, secondo le norme del diritto successorio.
In definitiva il diritto dei superstiti alla rendita, costituendo un diritto autonomo rispetto al diritto alla pensione spettante al congiunto deceduto, non può essere subordinato all’inadempimento da parte del de cuius dell’obbligazione contributiva.
Ne consegue che, da un lato l’INPS può ottenere dai superstiti, se eredi, il pagamento dei contributi omessi dal dante causa, dall’altro lato i superstiti, per far valere il loro autonomo diritto alla pensione indiretta, possono far accertare l’espletamento di attività soggetta ad assicurazione obbligatoria da parte del dante causa e provvedere, in caso di accertamento positivo, al pagamento dei contributi non prescritti.
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Cassazione civile, sez. lavoro, 12 settembre 2008, n. 23569