Cassazione civile, sez. unite, 3 giugno 2013, n. 13905
L’art. 30, 6 comma del TUF (D.Lgs. n. 58 del 1998) prevede che l’efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari o di gestione di portafogli individuali conclusi al di fuori della sede legale o delle dipendenze dell’emittente, del proponente l’investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento e dei contratti d’offerta di servizi e attività di investimento conclusi in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di chi presta, promuove o colloca il servizio o l’attività resta sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell’investitore ed il correlativo diritto di recesso per cui, entro detto termine, l’investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al promotore finanziario o al soggetto abilitato. Il successivo settimo comma del medesimo articolo prevede altresì che l’omessa indicazione della facoltà di recesso nei moduli o formulari sottoposti all’investitore comporta la nullità dei relativi contratti, che può essere fatta valere solo dal cliente.
Secondo la Suprema Corte entrambe le previsioni (e pertanto sia il diritto di recesso che la facoltà di far valere la nullità del contratto in assenza di indicazione del diritto di recesso nella modulistica contrattuale) trovano applicazione non soltanto nel caso in cui la vendita fuori sede di strumenti finanziari da parte dell’intermediario sia intervenuta nell’ambito di un servizio di collocamento prestato dall’intermediario medesimo in favore dell’emittente o dell’offerente di tali strumenti, ma anche quando la medesima vendita fuori sede abbia avuto luogo in esecuzione di un servizio d’investimento diverso, ove ricorra la stessa esigenza di tutela
Così motivano gli ermellini: “È la circostanza che l’operazione d’investimento si sia perfezionata al di fuori dalle sede dell’intermediario a rendere necessaria una speciale tutela per l’investitore al dettaglio, perché ciò significa che, di regola, l’iniziativa non proviene da lui. È logico cioè presumere che, in simili casi, l’investimento non sia conseguenza di una premeditata decisione dello stesso investitore, il quale a tale scopo si sia recato presso la sede dell’intermediario, ma costituisca invece il frutto di una sollecitazione, proveniente da promotori della cui opera l’intermediario si avvale; sollecitazione che, perciò stesso, potrebbe aver colto l’investitore impreparato ed averlo indotto ad una scelta negoziale non sufficientemente meditata.
Il differimento dell’efficacia del contratto, con la possibilità di recedere nel frattempo senza oneri per il cliente, vale appunto a ripristinare, a posteriori, quella mancanza di adeguata riflessione preventiva che la descritta situazione potrebbe aver causato.
Se questa, come pare difficilmente contestabile, è l’esigenza di tutela in vista della quale il legislatore ha introdotto la disciplina del recesso nei contratti di collocamento di strumenti finanziari stipulati fuori sede dall’intermediario, è arduo negare che la medesima esigenza si ponga non soltanto per le operazioni compiute nell’ambito della prestazione di un servizio di collocamento in senso proprio – ovvero svolto dal collocatore in favore di un emittente o di un offerente che costituisce altro soggetto giuridico che emette gli strumenti finanziari, o che comunque li offre in vendita al pubblico – ma anche per qualsiasi altra ipotesi in cui l’intermediario venda fuori sede strumenti finanziari ad investitori al dettaglio, sia pure nell’espletamento di un servizio d’investimento diverso”.
Nella fattispecie l’investitore aveva acquistato delle obbligazioni emesse da una società poi fallita – e quindi divenute inesigibili – su invito e sollecitazione del promotore finanziario. Operazione svolta al di fuori dell’offerta pubblica di strumenti finanziari dei quali l’intermediario curava il collocamento per esserne stato incaricato dall’emittente o dall’offerente.
Clicca e scarica il testo integrale della sentenza ⇣
Cassazione civile, sez. unite, 3 giugno 2013, n. 13905