Corte dei Conti Toscana, 8 maggio 2008 n. 346
«…può osservarsi che nella c.d. quota A sono da considerare, in particolare, ai sensi del primo comma dell’art. 15 della l. n. 1077/59 gli “…emolumenti fissi e continuativi o ricorrenti ogni anno che costituiscono la parte fondamentale della retribuzione corrisposta, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative o regolamentari ovvero dei contratti collettivi di lavoro come remunerazione per la normale attività lavorativa richiesta per il posto ricoperto”. Risulta del tutto evidente che i diritti di rogito, di importo incerto ed eventuale nell’an e nel quantum, non possiedono assolutamente tali indicate caratteristiche, poiché si tratta di quote derivanti dalla riscossione di diritti, dovuti per l’attività di rogito dei contratti dell’Ente, privi del carattere della continuità nel tempo e della fissità nel suo ammontare, trattandosi di somme il cui ammontare è legato al numero dei contratti stipulati».Clicca e scarica il testo integrale della sentenza ⇣
Corte dei Conti Toscana, 8 maggio 2008 n. 346