Corte di Giustizia UE, 2 dicembre 2010, C. 225-09
Gli Stati membri possono vietare ai dipendenti, pubblici e privati, anche part-time, di svolgere in contemporanea la professione di avvocato, specie se con la finalità di evitare conflitti di interesse e favorire il corretto esercizio della professione forense.
«L’art. 8 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/5/CE, volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica, dev’essere interpretato nel senso che lo Stato membro ospitante può imporre agli avvocati ivi iscritti che siano impiegati – vuoi a tempo pieno vuoi a tempo parziale – presso un altro avvocato, un’associazione o società di avvocati oppure un’impresa pubblica o privata, restrizioni all’esercizio concomitante della professione forense e di detto impiego, sempreché tali restrizioni non eccedano quanto necessario per conseguire l’obiettivo di prevenzione dei conflitti di interesse e si applichino a tutti gli avvocati iscritti in detto Stato membro».
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Corte di Giustizia UE, 2 dicembre 2010, C. 225-09