Cassazione civile, sez. lavoro, 5 maggio 2022, n. 14270
Legittimo il divieto imposto al docente di registrare le lezioni tenute in classe, anche se effettuate con finalità didattiche
La voce di una persona registrata da un apparecchio elettronico costituisce, dunque, un dato personale se e in quanto essa consente di identificare la persona interessata. Del resto, dal considerando n. 16 e n. 17 della Dir. n. 95/46/CE, risulta che essa si applica al trattamento di dati in forma di suoni o immagini relativi a persone fisiche, se è automatizzato.
Nella registrazione della lezione che si svolge in una classe possono essere contenuti interventi degli studenti, la cui persona è facilmente identificabile, trattandosi di una comunità ristretta.
Ne deriva che legittimamente la dirigenza scolastica, richiesta dagli alunni di adottare provvedimenti, ha disposto la cessazione delle registrazioni delle lezioni da parte del professore sebbene questi avesse dichiarato di procedere alla registrazione per un fine esclusivamente personale, consistente nell’ascolto della lezione al fine di migliorare la propria didattica.
Cassazione civile, sez. lavoro, 5 maggio 2022, n. 14270