Cassazione civile, sez. VI, 20 novembre 2017, n. 27417
Divisione somme in conto corrente tra eredi: ciascun coerede può chiedere la riscossione dell’intero credito ereditario.
La sentenza in commento riguarda una causa tra la vedova e le figlie del defunto, la banca depositaria dei risparmi del de cuius ed un coerede. Le prime avevano comunicato alla banca il decesso del titolare del conto chiedendo quindi di poter prelevare le somme depositate e di disinvestire i titoli, avendo esigenze di liquidità e non intendendo affrontare ulteriori rischi con nuove operazioni di investimento, chiedendo in ogni caso di poter riscuotere le somme nei limiti delle quote di loro spettanza. La banca aveva però opposto un rifiuto, consentendo un limitato prelievo al fine di fare fronte alle spese funerarie, opponendo la circostanza che l’altro coerede non aveva prestato adesione all’iniziativa delle attrici, rifiutandosi di recarsi in banca per prestare il consenso al disinvestimento ed al prelievo delle giacenze.
La Suprema Corte, richiamato il principio di diritto già sancito dalla Sezioni Unite con la sentenza n. 24657/2007, ha rammentato che ogni coerede ha il diritto di chiedere la riscossione dell’intero credito ovvero della quota di sua spettanza, e senza che ciò implichi la necessaria partecipazione al giudizio degli altri coeredi, essendosi esclusa la ricorrenza di una fattispecie di litisconsorzio necessario e, soprattutto, senza che venga in alcun modo precisato che l’iniziativa del coerede sia ammessa solo allorquando avvenga nell’interesse della comunione.
Secondo il ragionamento delle Sezioni Unite, ferma restando la necessità di ricomprendere nell’eventuale divisione dell’asse ereditario i crediti, l’avvenuta riscossione da parte di un coerede di tutto o parte del credito stesso, potrà incidere nell’ambito delle operazioni divisionali dando vita a delle pretese di rendiconto, tramite anche eventuali compensazioni tra diverse poste creditorie, ma senza che ciò precluda al singolo di poter immediatamente attivarsi per la riscossione anche solo del credito in proporzione della sua quota.
La connotazione dell’azione del singolo coerede in chiave finalistica, distinguendo quindi tra iniziativa nell’interesse della comunione ovvero nel proprio personale interesse, non trova affatto riscontro nella decisione delle Sezioni Unite, e nei fatti verrebbe a riproporre, laddove come nel caso in cui non vi sia l’adesione di un coerede alla richiesta di riscossione, una sorta di surrettizio litisconsorzio necessario, posto che tale mancata adesione imporrebbe la necessaria partecipazione al giudizio avente ad oggetto la domanda di pagamento, di tutti i coeredi, ancorchè al fine di stabilire se la richiesta di pagamento sia strumentale o meno al soddisfacimento della comunione.
É stato pertanto ribadito, in adesione a quanto statuito dalle Sezioni Unite, che ogni coerede può agire anche per l’adempimento del credito ereditario pro quota, e senza che la parte debitrice possa opporsi adducendo il mancato consenso degli altri coeredi, dovendo trovare risoluzione gli eventuali contrasti insorti tra gli stessi nell’ambito delle questioni da affrontare nell’eventuale giudizio di divisione.
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Cassazione civile, sez. VI, 20 novembre 2017, n. 27417