Cassazione Civile, sez. lavoro, 20 marzo 2009, n. 6911
La copia di un documento trasmesso a mezzo telefax rientra fra le riproduzioni meccaniche, indicate dall’art. 2712 CC con elencazione non tassativa, che formano piena prova dei fatti o delle cose che rappresentano, qualora la parte contro la quale venga prodotto siffatto documento non lo disconosca, essendo la comunicazione via fax un modo per accelerare la corrispondenza mediante la riproduzione a distanza del contenuto di documenti.
Nella specie, in una controversia relativa ad un rapporto di lavoro, il Giudice ha asseverato il valore probante del documento anche considerando, a margine, che era stata prodotta in giudizio l’attestazione della trasmissione del messaggio all’indirizzo telefonico del datore e, peraltro, l’utilizzo del telefax poteva ritenersi abituale strumento di comunicazione fra le parti, atteso che il numero telefonico cui era stato inoltrato il messaggio era lo stesso indicato nella lettera di assunzione del dipendente.
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Cassazione Civile, sez. lavoro, 20 marzo 2009, n. 6911