Consiglio di Stato, 24 agosto 2007, n. 4487
«La richiesta dell’appellante di concessione di rendita vitalizia in aggiunta alla concessione dell’equo indennizzo appare infondata, trattandosi di due distinti trattamenti previdenziali, che possono essere concessi solo in alternativa tra loro e non sono, quindi, cumulabili.
Il sistema è, infatti, imperniato sugli istituti dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata ed esclude il cumulo fra la rendita per infortunio sul lavoro o malattia professionale, da un lato, ed equo indennizzo, dall’altro (art. 50 d.P.R. 3.5.1957, n. 686; art. 66 d.P.R. 13.5.1967, n. 268).
La giurisprudenza è, infatti, da tempo consolidata nel senso che nell’attuale sistema (art. 50 D.P.R. 3 maggio 1957 n. 686 ed artt. 10 e 11 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124), va escluso il cumulo fra rendita per infortunio sul lavoro o malattia professionale ed equo indennizzo; pertanto, l’art. 11 D.P.R. 1 giugno 1979 n. 191 va inteso nel senso che, ferma restando l’assicurazione obbligatoria per infortuni sul lavoro e malattie professionali per i dipendenti degli Enti locali assicurati presso l’I.N.A.I.L. a norma di legge (art. 11 primo comma D.P.R. n. 191 cit.), agli altri dipendenti non assicurati presso l’I.N.A.I.L. – perché non addetti a lavori soggetti all’assicurazione obbligatoria – è esteso l’equo indennizzo previsto dalle norme sui dipendenti statali (art. 1 terzo comma D.P.R. n. 191 suddetto)».
Consiglio di Stato, 24 agosto 2007, n. 4487