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Giurisprudenza Famiglia Successioni

No all’eredità giacente pro quota

Avv. Gianluca Lancianodi Avv. Gianluca Lanciano12 Settembre 2023Aggiornato il:12 Settembre 2023
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

Cassazione civile, sez. II, 22 febbraio 2001, n. 2611

Va negata l’eredità giacente pro quota nel concorso di più chiamati all’eredità, solo alcuni accettanti, che giustifichi la nomina di un curatore.

Nel concorso di più chiamati all’eredità, alcuni accettanti l’eredità stessa ed altri non ancora, non è legittimamente configurabile un’eredità giacente pro quota con riguardo ai soli chiamati non accettanti, che giustifichi la nomina di un curatore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 528-532 c.c..
La funzione dell’istituto dell’eredità giacente è quello della conservazione ed amministrazione del patrimonio ereditario nel suo complesso, e non in una sola sua parte, in attesa della definitiva devoluzione a che ne abbia titolo.

Osserva la corte che la norma non è in realtà chiara sul punto: non è definito il concetto di eredità giacente né espressamente raffigura l’ipotesi del concorso di più chiamati all’eredità (la formulazione dell’articolo 528 cod. civ. è al singolare) ma si limita a disporne la disciplina, prevedendo la nomina di un curatore dell’eredità “quando il chiamato non ha accettato l’eredità e non è nel possesso di beni ereditari” (art. 528 c.c.) e statuendo poi la cessazione della curatela dell’eredità giacente “quando l’eredità è stata accettata” (art. 532 c.c.).
La lettera della legge, quale criterio ermeneutico fondamentale, non è dunque risolutiva prestandosi il dato letterale a diverse interpretazioni, occorre quindi ricorrere al criterio criterio interpretativo sussidiario dell’intenzione del legislatore.

«È in tale contesto d’interpretazione letterale e logica della legge» – osservano gli ermellini – «che assume un particolare significato la funzione che il legislatore attribuisce all’istituto dell’eredità giacente, di cui agli artt. 528-532 c.c., e che, peraltro, ne evidenzia la diversità dai contigui istituti dell’amministrazione del patrimonio ereditario, di cui agli artt. 641-643 c.c., pur assimilati nella disciplina (art. 644 c.c.).
L’eredità giacente, che nella più lata e romanistica accezione individua la situazione in cui l’eredità viene a trovarsi nel tempo di vacatio tra delatio e aditio, è […] considerata e disciplinata dal legislatore […] quale situazione meritevole di tutela le volte in cui ricorrano determinati presupposti, e, per l’appunto, allorquando manchi il chiamato accettante l’eredità o il chiamato nel possesso di beni ereditari, che possano essi stessi avere cura effettiva del patrimonio ereditario in attesa della sua definitiva devoluzione: il primo in quanto con l’accettazione ha acquistato l’eredità, assumendo la qualità di erede (art. 459 c.c.), ed il secondo perché dotato di poteri di amministrazione del patrimonio ereditario e di rappresentanza della eredità (artt. 485 e 486 c.c.).
Il dato positivo dei citati artt. 528-532 c.c. esprime, infatti, ove ricorrano gli anzidetti presupposti, che si dia luogo ad un particolare sistema di amministrazione per ufficio pubblico (del curatore) dell’eredità, così realizzando una funzione tipicamente transitoria e strumentale di gestione del patrimonio ereditario altrimenti privo di tutela, che, in quanto tale, non può che investire per l’intero quel patrimonio, non già una sua parte. […]
Ed invero, se funzione dell’eredità giacente è - come è - quella innanzi descritta di conservazione ed amministrazione del patrimonio ereditario nel suo complesso (e non in una parte) in attesa di sua devoluzione definitiva a chi ne abbia titolo, e se tale istituto non opera - come previsto - quando il chiamato abbia accettato l’eredità ovvero abbia il possesso di beni ereditari, sia cioè esso stesso legittimato alla gestione del patrimonio ereditario, non può che conseguire la preclusione ordinamentale di un’eredità giacente pro quota, al limitato fine di amministrazione parziale del patrimonio ereditario, per la parte eventualmente spettante (posto che potrebbe non essere accettata) al mero e concorrente chiamato all’eredità».
In definitiva va negata la possibilità di un’eredità giacente pro quota nel concorso di più chiamati all’eredità, alcuni accettanti ed altri non ancora, che giustifichi la nomina di un curatore.
Come già precedentemente stabilito in Cassazione Civile sez. II n. 5113/2000, le disposizioni di cui all’art. 528 e 529 c.c. in tema di nomina e di attività del curatore dell’eredità giacente presuppongono la mancata accettazione da parte dell’unico chiamato alla successione ovvero di tutti i destinatari della delazione ereditaria, diversamente non operano.

Art. 528 Codice Civile
Nomina del curatore.

Quando il chiamato non ha accettato l’eredità e non è nel possesso di beni ereditari, il tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, su istanza delle persone interessate o anche d’ufficio, nomina un curatore dell’eredità.
Il decreto di nomina del curatore, a cura del cancelliere, è pubblicato per estratto nel foglio degli annunzi legali della provincia e iscritto nel registro delle successioni.

Clicca e scarica il testo integrale della sentenza ⇣
Cassazione civile, sez. II, 22 febbraio 2001, n. 2611

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