TAR Abruzzo L’Aquila, 12 febbraio 2009, n. 86
Un candidato all’esame per avvocato, escluso dalla prova orale a causa di una valutazione negativa su due dei tre scritti previsti, impugna davanti al TAR dell’Abruzzo l’esito negativo dell’esame, espresso a suo discapito dalla Commissione, dolendosi di una ritenuta disparità di trattamento rispetto ad altro candidato che è stato ammesso all’orale, con valutazione sufficiente, pur avendo presentato “in bianco” il terzo elaborato concernente la redazione dell’atto giudiziario.
Il TAR rigetta il ricorso, con il rilievo che l’eventuale illegittimità commessa dall’Organo amministrativo a beneficio di determinati concorrenti nel corso della stessa procedura, illegittimità che nel caso di specie consisterebbe nella valutazione favorevole attribuita ad altro candidato senza che questi abbia svolto il terzo compito, non abilita chi sia stato escluso a fruire di identico trattamento ed a sollevare il vizio di disparità di trattamento; con la conseguenza che sarebbero eventualmente altre le vie giudiziarie che il ricorrente potrebbe percorrere, per ottenere che l’illegittimità riscontrata sia rimossa ed i relativi responsabili siano sanzionati, anche se per tale via egli non riesca ad ottenere il vantaggio personale cui illegittimamente aspira.
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TAR Abruzzo L’Aquila, 12 febbraio 2009, n. 86