TAR Puglia Lecce, sez. II, 11 febbraio 2010, n. 549
Ai sensi dell’art. 10 del DPR 21.12.1999 n. 554 (Regolamento di attuazione della L. 11.2.1994 n. 109), devono ritenersi sottratte al diritto di accesso le relazioni riservate del direttore dei lavori e dell’organo di collaudo sulle domande e riserve dell’impresa appaltatrice.
In tale situazione il diniego di accesso, già giuridicamente supportato dal dato normativo, risponde alla ratio di evitare la diffusione del contenuto di relazioni indirizzate all’Amministrazione, contenenti informazioni potenzialmente rilevanti ai fini della definizione di una controversia potenziale o in atto fra la PA e l’appaltatore, in merito all’esatta esecuzione del contratto.
Nel caso di specie, le parte ricorrente aveva instaurato, avanti alla Sezione di Lecce del TAR pugliese, un giudizio volto ad ottenere ope iudicis l’ostensione delle relazioni riservate dei direttori dei lavori e dei collaudatori, in ordine alle riserve iscritte, avendo l’Amministrazione comunale, nella veste di Stazione appaltante, denegato l’accesso documentale, con il rilievo che i documenti cui il ricorrente intendeva accedere costituivano «atti riservati».
TAR Puglia Lecce, sez. II, 11 febbraio 2010, n. 549