Cassazione civile, sez. I, 29 ottobre 2008, n. 25978
Il soggetto dichiarato fallito ha possibilità di chiedere nei confronti del creditore istante, nello stesso procedimento fallimentare, il riconoscimento della responsabilità processuale aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c.
A tal proposito la Corte specifica come il diritto al risarcimento dei danni cagionati con dolo o colpa grave si configura non soltanto se, in seguito ad opposizione, la sentenza dichiarativa di fallimento sia stata successivamente revocata per mancanza dei presupposti di diritto sostanziale, ma anche quando la sentenza stessa sia stata dichiarata nulla per inosservanza di norme processuali (Sass. n. 6637/1999, 2216/2000).
Il danno per responsabilità processuale aggravata deve ritenersi sussistente in re ipsa, in conseguenza della privazione della disponibilità dell’azienda (analogamente a quanto è pacificamente affermato in relazione alla privazione della disponibilità del bene oggetto di occupazione sine titulo da parte della pubblica amministrazione).
Non è dunque necessario che il soggetto danneggiato fornisca la prova del danno subito, essendo consentito al giudice di provvedere alla sua liquidazione in via equitativa, purché la parte istante abbia assolto l’onere di allegare gli elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari ad identificare concretamente l’esistenza del danno ed idonei a consentirne al giudice la liquidazione (Cass. n. 4096/2007; 18169/2004, 3941/2002).
Cassazione civile, sez. I, 29 ottobre 2008, n. 25978