Cassazione civile, sez. I, 9 ottobre 2007, n. 21090
In base all’art. 106 legge fall. nel testo vigente prima della novella del 2006, la scelta della forma e delle modalità di vendita dei beni mobili di un compendio fallimentare è affidata alla discrezionalità del giudice delegato la vendita di beni mobili. Il rilevante valore dell’azienda non rappresenta quindi un impedimento alla vendita ad offerte private, né siffatta forma di vendita richiede necessariamente la fissazione di un prezzo minimo.
Cassazione civile, sez. I, 9 ottobre 2007, n. 21090