TAR Campania Salerno, sez. III, 26 agosto 2022, n. 2226
Fascia di rispetto ferroviario: la deroga al limite di metri 30, anche in assenza di cause ostative di sicurezza e conservazione delle ferrovie, è a discrezione del gestore della rete ferroviaria.
Gli articoli dal 49 al 56 del DPR 753/1980 disciplinano la cosiddetta fascia di rispetto ferroviario che, di norma, non è inferiore a metri trenta dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia (art. 49). Distanze inferiori possono essere accordate “quando la sicurezza pubblica, la conservazione delle ferrovie, la natura dei terreni e le particolari circostanze locali lo consentano".
Competenti al rilascio delle autorizzazioni per edificazioni in deroga alla misura ordinaria della fascia di rispetto ferroviario sono gli uffici lavori compartimentali delle F.S., per le ferrovie dello Stato, e dai competenti uffici della M.C.T.C., per le ferrovie in concessione (cfr. art. 60 DPR 753/1980).
In ogni caso il disposto dell’art. 60 del D. P. R. 11 luglio 1980, n. 753 va interpretato nel senso che, in mancanza delle cause ostative ivi previste (sicurezza pubblica, conservazione delle ferrovie, natura dei terreni e particolari circostanze locali), l’amministrazione sia non già obbligata a rilasciare l’autorizzazione in deroga alla riduzione della fascia di rispetto ferroviario bensì semplicemente facultata a valutare discrezionalmente l’opportunità di rilasciare o meno l’autorizzazione stessa; nel senso, cioè, che la mancanza di dette cause costituisca un presupposto necessario ma non sufficiente per il rilascio dell’autorizzazione; è pertanto legittimo il provvedimento con il quale si nega l’autorizzazione per ragioni di tutela del patrimonio ferroviario” (T. A. R. Piemonte, Sez. II, 23/01/2015, n. 151).
Negli stessi sensi, si consideri altresì T. A. R. Basilicata, Sez. I, 14/01/2015, n. 35, per cui: “L’autorizzazione alla deroga delle distanze minime dalle rotaie da parte dell’autorità (RFI - s.p.a.) cui compete la tutela del vincolo della fascia di rispetto ferroviario forma il necessario presupposto per il rilascio del titolo abilitativo, anche in via di sanatoria, conseguendo a valutazione discrezionale dei valori antagonisti secondo il criterio di prevalenza dell’interesse alla protezione della pubblica incolumità, nonché alla sicurezza dell’esercizio ferroviario: per il diniego del nulla osta è sufficiente una sintetica, implicita motivazione, che palesi le ragioni avverse all’accoglimento della istanza del privato, mentre è, semmai, il parere favorevole alla realizzazione o mantenimento di costruzioni infra m. 30 dalla rete a dovere individuare e puntualizzare le ragioni che legittimano la concessione del nulla osta, pena la elusione delle prescrizioni di legge, della tutela del bene primario della incolumità pubblica”.
TAR Campania Salerno, sez. III, 26 agosto 2022, n. 2226