Cassazione penale, sez. V, 22 aprile 2020, n. 12729
Dichiararsi favorevole al femminicidio è sufficiente per ipotizzare il reato di minaccia se i rapporti tra uomo e donna siano conflittuali
In un contesto di contrasti significativi tra le parti lui pronuncia frasi come “le donne stanno bene tutte ammazzate”, si dichiara favore del femminicidio e precisa che, se non si fosse sporcato le mani lui, le avrebbe fatte sporcare a qualcun altro ma non avrebbe permesso alla persona offesa di portare via la bambina, l’avrebbe lasciata sulla sedia a rotelle.
La Corte ha ritenuto che dichiararsi favorevole al femminicidio è sufficiente per ipotizzare il reato di minaccia allorché i rapporti tra uomo e donna siano conflittuali.
È stato ritenuto che ai fini della sussistenza del reato di minacce cui all’art. 612 c.p., trattandosi di reato di pericolo, è sufficiente l’idoneità della minaccia da valutarsi con criterio medio, in relazione alle concrete circostanze del fatto, senza che sia necessario che il soggetto sia effettivamente intimidito dalla condotta dell’agente.
Ai fini dell’integrazione del delitto di cui all’art. 612 c.p., non è necessario che il soggetto passivo si sia sentito effettivamente intimidito, essendo sufficiente che la condotta dell’agente sia potenzialmente idonea ad incidere sulla libertà morale della vittima. Sicché l’eventuale atteggiamento minaccioso o provocatorio non influisce sulla sussistenza del reato, potendo eventualmente sostanziare una circostanza che ne diminuisca la gravità, come tale esterna alla fattispecie.
Cassazione penale, sez. V, 22 aprile 2020, n. 12729