Cassazione civile, ordinanza 26 settembre 2008, n. 24262
Il foro del consumatore é esclusivo e speciale sicché la clausola che stabilisca come sede del foro competente una località diversa da quella di residenza o di domicilio elettivo del consumatore, ai sensi dell’art. 33, 2 comma lett. u) del Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005) va considerata presuntivamente vessatoria e, pertanto, nulla, quantunque il foro indicato come competente coincida con uno dei fori legali di cui agli artt. 18 e 20 cod. civ.
La disciplina di tutela del c.d. Codice del consumo può essere validamente derogata dalle parti soltanto con specifica clausola oggetto di idonea e separata trattativa, caratterizzata dai requisiti della individualità, serietà ed effettività, così come previsto dall’art. 34, 4 comma del Codice.
A norma del comma successivo, nel contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, incombe in ogni caso sul professionista l’onere di provare che le clausole, o gli elementi di clausola, siano stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore.
Spetta dunque al professionista, che contrappone la sussistenza di una clausola di deroga al foro del consumatore, dare la prova positiva che tale clausola è stata oggetto di trattativa idonea – in quanto caratterizzata dagli imprescindibili requisiti della individualità, serietà ed effettività – ad escludere l’applicazione della disciplina di tutela del consumatore posta dal Codice del consumo.
Questo sia nell’ipotesi in cui sia il professionista ad essere convenuto avanti al foro del consumatore, eccependo l’incompetenza territoriale del giudice avanti al quale è stato tratto, sia nell’ipotesi opposta, ovvero qualora sia il consumatore, convenuto avanti a foro diverso da quello suo proprio, a sollevare questione di incompetenza.
A tal fine la Corte richiede altresì una prova rigorosa essendo necessario che la clausola derogatoria della competenza «risulti dal predisponente chiaramente e autonomamente evidenziata, e dall’aderente specificamente ed autonomamente sottoscritta».
Precisa altresì la Corte che non è di per sé sufficiente l’aggiunta a penna, manoscritta, di una clausola in deroga al foro del consumatore nell’ambito del testo contrattuale dattiloscritto o la mera approvazione per iscritto di una clausola derogativa anteriormente predisposta in quanto dette circostanze sono inidonee sia ai fini della prova positiva della trattativa, sia quale fatto storico che della relativa effettività.
Allo stesso modo «il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto e la sottoscrizione indiscriminata di esse apposta sotto la relativa elencazione in base al mero numero d’ordine è inidonea a determinare, ai sensi dell’art. 1341, 2° co., c.c., l’efficacia della clausola vessatoria (rectius, onerosa) di deroga all’ordinaria competenza territoriale»
Cassazione civile, ordinanza 26 settembre 2008, n. 24262