Cassazione civile, sez. I, 7 agosto 2024, n. 22291
Le foto del tradimento possono essere sufficienti a determinare l’addebito della separazione se non si prova l’anteriorità della crisi matrimoniale
In tema di separazione, grava sulla parte che richieda l’addebito l’onere di provare la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio - come ad esempio la condotta infedele - ma anche l’efficacia causale di detto comportamento nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (Cass. n. 16691/2020) mentre è onere di chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell’infedeltà nella determinazione dell’intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l’eccezione si fonda, vale a dire l’anteriorità della crisi matrimoniale all’accertata infedeltà (Cass. n. 3923/2018).
L’anteriorità della crisi della coppia rispetto all’infedeltà di uno dei due coniugi esclude il nesso causale tra quest’ultima condotta, violativa degli obblighi derivanti dal matrimonio, e l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, sicché, integrando un’eccezione in senso lato, è rilevabile d’ufficio, purché sia allegata dalla parte a ciò interessata e risulti dal materiale probatorio acquisito al processo (Cass. n.20866/2021).
Nel caso di specie la Corte territoriale ha motivatamente espresso le ragioni della pronuncia di addebito evidenziando gli elementi probatori (evidenza del reperto fotografico e contegno processuale della parte ex art.116 c.p.c.) e ne ha tratto le conseguenze sul piano dell’addebito ovvero ha tratto il convincimento che la rottura dell’unione coniugale fosse ascrivibile al tradimento posto in essere da quest’ultimo.
La Corte ha altresì evidenziato che nessun elemento di segno contrario, che potesse fornire una spiegazione alternativa dei fatti era stato fornito dall’odierno ricorrente.
Cassazione civile, sez. I, 7 agosto 2024, n. 22291