Cassazione civile, sez. I, 16 febbraio 2007, n. 3695
A norma dell’art. 2719 c.c. «Le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l’originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta».
In assenza di uno specifico regime processuale previsto per le copie fotostatiche, secondo l’orientamento costante della S.C. devono ritenersi applicabili le disposizioni degli artt. 215 e 215 c.p.c.
Conseguentemente le fotocopie non autenticate vanno espressamente disconosciute dalla parte contro la quale sono prodotte e, a mente dell’art. 215 c.p.c., si hanno per tacitamente riconosciute se la parte contro la quale sono prodotte od alla quale le scritture in copia sono attribuite non le disconosca formalmente alla prima udienza, ovvero alla prima risposta successiva alla produzione.(cfr. tra le molte Cass. n. 5461 del 2006; Cass. n. 212 del 2006; Cass. n. 1525 del 2004; Cass. 8878 del 2000).
La citata sentenza n. 8878 del 2000 ha inoltre specificato che la soggezione del disconoscimento della conformità all’originale della copia fotostatica di un documento alle modalità ed ai termini fissati dagli artt. 214 e 215 c.p.c. comporta che detto disconoscimento non possa essere effettuato per la prima volta in appello.
Cassazione civile, sez. I, 16 febbraio 2007, n. 3695