Cassazione penale, sez. II, 4 febbraio 2010, n. 4804
«in tema di impedimento del difensore dell’imputato, qualora venga presentata istanza di rinvio del dibattimento motivata con il contemporaneo impegno del professionista in altri uffici giudiziari, il giudice deve, in ogni caso, pronunciarsi sulla predetta istanza (accogliendola o rigettandola), non potendo egli astenersi dall’esaminare la richiesta merito, limitandosi semplicemente a nominare difensore di ufficio ed a disporre la prosecuzione dell’udienza. Invero, in assenza di tale valutazione e delle conseguenti decisioni, si determina difetto di assistenza dell’imputato e, conseguentemente, si verifica nullità assoluta».
Cassazione penale, sez. II, 4 febbraio 2010, n. 4804