Cassazione Civile, sez. unite, 15 dicembre 2010, n. 2534
Nei giudizi di opposizione a sanzioni stradali ex L. n. 689/81, il Giudice, ha la possibilità di determinare la sanzione amministrativa pecuniaria in misura superiore a quella stabilita nel verbale, in caso di mancato ricorso amministrativo avverso il verbale stesso.
Fra le argomentazioni poste a suffragio dell’affermato principio, spicca il richiamo all’ordinanza n. 23/2009 della Corte costituzionale, dove si sottolinea il ruolo non marginale rivestito, ai fini della coerenza complessiva e della funzionalità del sistema di accertamento e repressione della infrazioni stradali, dalla possibilità spettante al Giudice di Pace di determinare, anche in misura pari al minimo edittale, l’entità della sanzione pecuniaria irrogabile.
La Corte, spiegano le Sezioni Unite, con tale affermazione ha con ogni evidenza ritenuto la possibilità per il Giudicante, in base al di lui libero convincimento, di determinare l’entità della sanzione pecuniaria in una misura compresa tra il minimo ed il massimo edittale, in quanto non si spiegherebbe, in caso contrario, il motivo per cui il libero convincimento potrebbe attuarsi solo in bonam partem.
Altra questione portata all’esame delle Sezioni unite attiene alla necessità o meno di una richiesta, da parte della PA, volta all’applicazione della sanzione in misura superiore al previsto, in caso di mancato ricorso amministrativo. Al riguardo, la Cassazione afferma che la necessità di un’espressa domanda della PA circa la misura della sanzione, pur se apparentemente ancorata al principio dispositivo, non può essere considerata coerente con la diversa posizione delle parti nel procedimento di opposizione; se infatti l’opponente deve affidare a motivi specifici, anche relativi alla misura della sanzione, le sue doglianze, l’Amministrazione può limitarsi a ribadire la legittimità del suo operato. Atteso che il richiamo al libero convincimento del Giudice nella determinazione della sanzione comporta che, rigettata l’opposizione ed in assenza di una predeterminazione normativa, questi possa anche di ufficio applicare la sanzione ritenuta congrua (ovviamente fra il minimo ed il massimo edittale), si deve quindi ritenere che, in caso di opposizione a verbale, il Giudice possa applicare, altrettanto officiosamente, una sanzione superiore a quella prevista, sempre secondo il proprio libero convincimento ed, ovviamente, entro i limiti edittali.
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Cassazione Civile, sez. unite, 15 dicembre 2010, n. 2534