TAR Abruzzo Pescara, sez. I, 12 maggio 2010, n. 411
ll giudizio del Comitato di verifica per le cause di servizio è vincolante ed ha natura di discrezionalità tecnica, per tale ragione è insidacabile nel merito
In base alla disciplina introdotta dal DPR 29 ottobre 2001 n. 461, il giudizio del Comitato di verifica per le cause di servizio riveste natura, oltre che obbligatoria, anche vincolante e gli accertamenti ad esso sottesi rientrano nella discrezionalità tecnica di tale Organo che perviene alle relative conclusioni, assumendo a base le cognizioni della scienza medica e specialistica. Pertanto, il sindacato di merito sui detti giudizi è precluso al Giudice Amministrativo, mentre quello di legittimità è ammesso esclusivamente ove siano riscontrabili evidenti e macroscopici vizi logici desumibili dalla motivazione degli atti impugnati.
Nel caso in questione, il TAR ha ritenuto che le patologie del ricorrente fossero state esaminate nell’ambito di una valutazione scevra da vizi logici e da travisamento dei fatti e, pertanto, ha respinto il Ricorso che si rivolgeva, fra l’altro, all’esito del giudizio tecnico del Comitato di verifica.
TAR Abruzzo Pescara, sez. I, 12 maggio 2010, n. 411