Consiglio di Stato, sez. VI, 3 marzo 2008, n. 796
Si segnala la sentenza in epigrafe nel capo inerente le statuizioni in punto di rito. Il Consiglio di Stato premette che il giudizio di ottemperanza ha natura mista, ossia di cognizione e di esecuzione, poiché sovente la regola posta dal giudicato amministrativo, ancorché vincolante nel suo contenuto, è una regola implicita o incompleta che sta al giudice dell’ottemperanza esplicitare o completare.
Dunque il Giudice dell’ottemperanza può esercitare cumulativamente, ove ne ricorrano i presupposti, poteri sostitutivi, ordinatori e cessatori, di talché può integrare l’originario disposto della sentenza ottemperanda, con statuizioni che non sono di mera esecuzione, ma di attuazione in senso stretto, dando così luogo al cd. giudicato a formazione progressiva.
Il giudizio di ottemperanza può essere attivato anche laddove il giudicato amministrativo non definisca in modo puntuale ed incondizionato gli obblighi di comportamento dell’Amministrazione.
Consiglio di Stato, sez. VI, 3 marzo 2008, n. 796