Corte Costituzionale, 20 luglio 2021, n. 157
Gratuito patrocinio cittadino straniero e certificazione reddito: illegittimo l’art. 79, 2 comma TU spese di giustizia nella parte in cui richiede a pena di inammissibilità certificazione dell’autorità consolare
Non è ragionevole e contrasta con l’effettività del diritto di difesa, il fatto che il cittadino di un Paese non aderente all’Unione europea non abbia diritto al patrocinio a spese dello Stato soltanto perché si trova nell’impossibilità di produrre la certificazione dell’autorità consolare richiesta per i redditi prodotti all’estero.
Secondo la Consulta l’art. 79, comma 2, del DPR 115/2002 Testo unico spese di giustizia risulta costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non consente al cittadino di uno Stato non aderente all’Unione europea di presentare, a pena di inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di certificazione sui redditi prodotti all’estero, qualora dimostri - provando di aver compiuto tutto quanto esigibile secondo correttezza e diligenza - l’impossibilità di produrre la richiesta documentazione.
La disposizione censurata fa gravare sull‘istante il rischio del fatto del terzo (ossia l’autorità consolare), la cui eventuale inerzia o inadeguata collaborazione rendano impossibile produrre tempestivamente la corretta certificazione richiesta non possono gravare sul richiedente le conseguenze del ritardo o delle difficoltà nell’acquisire la documentazione in parola, ciò che la renderebbe costituzionalmente illegittima in quanto irragionevolmente discriminatoria.
Art. 79, 2 comma DPR 115/2002
Per i redditi prodotti all’estero, il cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea correda l’istanza con una certificazione dell’autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato.
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Corte Costituzionale, 20 luglio 2021, n. 157