Cassazione civile, sez. VI, 18 giugno 2020, n. 11858
Il gratuito patrocinio è ammesso anche nei procedimenti di volontaria giurisdizione in cui l’assistenza tecnica del difensore non è obbligatoria
La disciplina sul patrocinio a spese dello Stato è applicabile in ogni procedimento civile, inclusi quelli di volontaria giurisdizione, anche quando l’assistenza tecnica del difensore non è prevista dalla legge come obbligatoria.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 74 e 75, il patrocinio a spese dello Stato è assicurato in ogni procedimento civile, con inclusione della volontaria giurisdizione, ed anche quando l’assistenza tecnica del difensore non è prevista come obbligatoria.
L’istituto del cosiddetto gratuito patrocinio copre ogni esigenza di accesso alla tutela giurisdizionale, sia quando questa tutela coinvolge necessariamente l’opera di un avvocato, sia quando la parte non abbiente, pur potendo stare in giudizio personalmente, richieda la nomina di un difensore, al fine di essere consigliata nel miglior modo sull’esistenza e sulla consistenza dei propri diritti, ritenendo di non essere in grado di operare da sè (cfr. Cass. 14.12.2017, n. 30069).
Siffatta conclusione, oltre a discendere dalla lettera degli artt. 74 e 75 del D.P.R. n. 115 del 2002 - che dettano le disposizioni generali sul patrocinio a spese dello Stato ed assicurano la difesa alle persone non abbienti non solo “nel processo civile” ma anche “negli affari di volontaria giurisdizione”, sempre che l’interessato “debba o possa essere assistito da un difensore” - appare coerente con la finalità dell’istituto che, in adempimento del disposto di cui all’art. 24 Cost., comma 3, è volto ad assicurare alle persone non abbienti l’accesso alla tutela offerta dalla giurisdizione in modo pieno e consapevole e in posizione di parità con quanti dispongono dei mezzi necessari (cfr. Cass. 4.6.2019, n. 15175; cfr., in motivazione, Cass. 5.1.2018, n. 164).
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Cassazione civile, sez. VI, 18 giugno 2020, n. 11858