Cassazione penale, sez. IV, 2 gennaio 2013, n. 71
Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia ricorreva contro un provvedimento del Gup del Tribunale di Brescia il quale aveva irrogato la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità nei confronti di un imputato del reato di cui all’art. 186, comma 2 lett. c) Cds (Guida in stato di ebrezza con tasso alcolemico superiore ad un 1,5 grammi per litro), dopo aver già sostituito la pena detentiva inflitta di 4 mesi di arresto ed euro 1000 di ammenda con la corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell’art. 53 l. n. 689 del 1981.
Il Procuratore Generale fondava la propria opposizione sulla considerazione che la sostituzione di pena con lavoro di pubblica utilità può avere ad oggetto unicamente una pena vera e propria e non una sanzione sostitutiva già irrogata. Tuttavia la Cassazione rigetta il ricorso in quanto l’art. 186 bis comma 9 del Cds, così come modificato dalla l. n. 120 del 2010, stabilisce che la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, senza prevedere un divieto espresso di applicazione del lavoro di pubblica utilità quando la pena inflitta sia stata già sostituita con sanzione di altra specie.
Si tratta, in buona sostanza, di disposizione più favorevole all’imputato che non può essere oggetto di interpretazione restrittiva e che, in assenza di espliciti divieti, deve ritenersi applicabile anche al caso in cui la pena irrogata sia stata già sostituita e anche senza richiesta proveniente dall’imputato, come invece previsto dall’art. 54 del dlgs n. 274 del 2000, atteso che è prevista solo la condizione negativa della non opposizione dell’imputato.
Dunque in caso di guida sotto l’influenza di alcol o sotto l’alterazione di sostanza stupefacenti, salvo il caso in cui ricorra l’aggravante dell’incidente stradale, la l. n. 120 del 2010 ha introdotto la possibilità di applicare la sanzione del lavoro di pubblica utilità che, in deroga a quanto previsto dall’art. 54 dlgs 274/2000, ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria.
Cassazione penale, sez. IV, 2 gennaio 2013, n. 71